Chissà se la prossima circolare sulle iscrizioni – la prima dopo la legge 94/2009 sull’immigrazione – scriverà senza ombra di dubbio che il diritto dei ragazzi stranieri ad iscriversi a scuola, a partire da quella per l’infanzia, e ai corsi di istruzione e formazione, non può essere in alcun modo condizionato da un’eventuale condizione di irregolarità, cioè dall’assenza del permesso di soggiorno .
Che le istituzioni scolastiche e le agenzie formative non devono richiedere né all’atto di iscrizione né in altre circostanze la presentazione del titolo di soggiorno .Che dirigenti e personale non hanno alcun obbligo di segnalare, e anzi non devono proprio farlo, un’irregolarità – sia di ingresso che di permanenza in Italia – che la legge 94 ha recentemente fatto diventare reato: punibile per chi lo commette, e anche per chi non lo denuncia.

